IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  contenente  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero ed in particolare l'art. 3, comma 4;
  Visto   il   documento   programmatico   relativo   alla   politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il
triennio  2004-2006,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13  maggio  2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
169 del 22 luglio 2005, supplemento ordinario;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15
febbraio  2006,  concernente  la programmazione dei flussi d'ingresso
dei  lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2006,  che  ha  fissato  una  quota  complessiva  massima  di 170.000
ingressi, di cui 120.000 per motivi di lavoro non stagionale;
  Rilevato  che  alla data del 31 maggio 2006 e' stato presentato, da
parte  dei  datori  di lavoro, un numero di domande di concessione di
nulla  osta  al  lavoro  subordinato  non  stagionale  per  cittadini
extracomunitari,  notevolmente superiore alla corrispondente quota di
ingressi prevista dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 febbraio 2006;
  Considerato  il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro interno,
di   lavoratori   subordinati   extracomunitari  non  stagionali,  in
particolare  per le esigenze di specifici settori produttivi, nonche'
del lavoro domestico e della cura ed assistenza alla persona;
  Rilevato  che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del
1998  sopra  citato,  nel disporre la definizione annuale delle quote
massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio dello Stato con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede altresi'
la  possibilita'  di  emanare,  qualora se ne ravvisi l'opportunita',
ulteriori decreti flussi nel corso dell'anno;
  Ritenuto  che,  al  fine di corrispondere alle esigenze del mercato
del  lavoro interno sopra evidenziate e di non penalizzare il sistema
produttivo nazionale, nonche' il settore del lavoro domestico e della
cura  ed  assistenza  alla  persona, e' opportuno dare riscontro alle
domande  di  concessione  di  nulla  osta  al  lavoro subordinato non
stagionale  per  cittadini  extracomunitari, che risultino, a seguito
della  verifica  del  rispetto  dei requisiti prescritti, esser state
regolarmente presentate dai datori di lavoro;
  Ravvisata, peraltro, l'esigenza di salvaguardare le quote riservate
ai  «lavoratori  di  origine  italiana  per  parte di almeno, uno dei
genitori  fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti
in  Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente   le  qualifiche  professionali  dei  lavoratori  stessi»,
nonche'  l'esigenza di assicurare il proseguimento di una politica di
incentivazione della collaborazione da parte di Paesi di origine o di
transito   di   importanti   flussi   migratori,   salvaguardando  il
riconoscimento di quote privilegiate a favore di quei Paesi che hanno
sottoscritto  o  sottoscrivano  accordi  di  cooperazione  in materia
migratoria;
  Sentito  il  Comitato  per il coordinamento e il monitoraggio delle
disposizioni  del  testo unico sull'immigrazione, costituito ai sensi
dell'art.  2-bis  dello  stesso  testo  unico, riunitosi il giorno 21
luglio  2006,  che  ha  tenuto  conto  della relazione conseguente al
supplemento  di  istruttoria  sui  flussi  d'ingresso  dei lavoratori
extracomunitari  per l'anno 2006, svolta del Gruppo tecnico di lavoro
istituito  presso il Ministero dell'interno, ai sensi del citato art.
2-bis,  comma 3,  del  testo  unico  sull'immigrazione,  il  quale ha
ritenuto  ipotizzabile  un secondo decreto flussi per l'anno 2006 che
preveda   una  quota  massima  di  350.000  ingressi  aggiuntivi  per
lavoratori subordinati extracomunitari non stagionali;
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata  Stato-regioni,
citta' ed autonomie locali del 3 agosto 2006;
  Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera
dei  deputati  in  data  3  ottobre  2006  ed  il  parere della prima
Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 12 ottobre
2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  In  aggiunta  rispetto  alla  quota  complessiva di ingresso in
Italia  per  motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini
extracomunitari residenti all'estero, determinata per l'anno 2006 con
il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15 febbraio
2006,  e'  ammessa  per  l'anno  2006  un'ulteriore  quota massima di
350.000  ingressi, concedibili sulla base delle domande di nulla osta
al   lavoro   che,   a   seguito  di  verifica  delle  condizioni  di
ammissibilita',  risultino  regolarmente  presentate  dai  datori  di
lavoro entro la data del 21 luglio 2006.
  2.  La  quota  aggiuntiva  di  ingressi  indicata  al comma 1 sara'
ripartita  tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero
della solidarieta' sociale.